Accesso civico

Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal D.Lgs. n. 97/2016 (cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all'accesso civico generalizzato, accanto all’ accesso civico già regolato dall’articolo 5 del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, l’accesso civico semplice (art. 5, comma 1) introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, mentre l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2) riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza dell'Ente.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata, alternativamente, ad uno dei seguenti uffici:

a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;

c) al responsabile della trasparenza, ove l’istanza abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La richiesta di accesso civico può essere presentata:

-  tramite servizio postale ordinario

-  tramite mail all’indirizzo: anticorruzione@agenziacampaniaturismo.it

-  tramite PEC all’indirizzo: aretur@pec.it

- oppure direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia.

Il procedimento di accesso civico si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine sopra indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Il Responsabile della trasparenza è contattabile ai seguenti recapiti:

pec: aretur@pec.it

Tel: 081 – 4107211

 

 

 

 

 

 

 


 

  CONTENUTO AGGIORNATO AL 19-04-2024